Art. 7.
(Disposizioni di coordinamento).

      1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e della difesa, sono individuate le categorie di persone che, a causa dell'esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, ovvero nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, hanno titolo alla licenza di porto d'armi di cui all'articolo 42 del testo unico.

 

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      2. Le disposizioni di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e all'articolo 21 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sono abrogate decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.