1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e della difesa, sono individuate le categorie di persone che, a causa dell'esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, ovvero nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, hanno titolo alla licenza di porto d'armi di cui all'articolo 42 del testo unico.